L’indicazione geografica tipica “Salina” con la specificazione di uno dei vitigni idonei alla coltivazione nell’area interessata, cioè nella provincia di Messina, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dai corrispondenti vitigni. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per la provincia di Messina, fino a un massimo del 15%.

 

LE VARIETA’ DI VINI SALINA:

Il Salina Bianco IGT

 E’ di colore giallo paglierino; al naso ha profumi molti intensi che vanno dai frutti a polpa bianca alle susine, ai fiori di campo, alle erbe aromatiche; al palato ritornano le sensazioni dei vitigni impiegati in un vino secco, mediamente sapido e intenso. Può presentare anche la versione frizzante.

 

Il Salina Rosso IGT

Ha un colore che si esprime nelle varie tonalità del rubino; al naso offre sfumature complesse, intense nel fruttato o nelle spezie; al palato è ricco di polpa, complesso, caldo e armonico. Può presentare anche le versioni frizzante e novello.

Il Salina Rosato IGT

 Ha un colore rosa cerasuolo; al naso ha profumi di fruttato con varia intensità; in bocca è secco, intenso con finale persistente. Può presentare anche la versione frizzante.

Per le uve aromatiche destinate alla produzione dei vini Salina IGT è consentito un leggero appassimento sulla pianta o sui graticci.

LA ZONA DI PRODUZIONE:

La zona di produzione delle uve comprende maggiormente l’intero territorio delle Isole Eolie.

La vite è coltivata soprattutto nell’isola di Salina ed anche in quelle di Lipari e Vulcano.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, nel disciplinare di produzione è consentito che venga prodotto nell’intero territorio siciliano.
ORIGINI STORICHE:

Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione hanno contribuito ad ottenere i vini a IGT “Salina”.

Le isole furono colonizzate dai Greci, intorno al 580 a.C.; essi chiamarono le isole Eolie poiché ritenevano che fossero la dimora di Eolo, dio dei venti.

Ritrovamenti a Lipari di monete antiche (V-IV sec. a.C. ) recanti l’immagine di tralci e di grappoli testimoniano le antiche origini e l’importanza economica della viticoltura in questa zona geografica.

Una delle prime testimonianze della produzione vitivinicola delle Eolie è di A. Bacci che nel 1596 afferma che “ …l’isola di Lipari è sparsa di fecondi colli, che per l’interno calore del suolo danno un vino sincero…..”

La superficie vitata ha subito negli anni forti oscillazioni. Una prima forte contrazione si ebbe nei primi del ‘900 a causa dell’invasione fillosserica, poi la forte emigrazione della popolazione e lo sviluppo del turismo, le difficoltà di una viticoltura estrema, difficile, basata sul duro lavoro manuale, portarono ad un progressivo abbandono della agricoltura.

A partire dalla fine degli anni ottanta c’è stata una forte ripresa della viticoltura eoliana sotto la spinta di alcuni illuminati produttori; la storia recente è caratterizzata da una evoluzione positiva della indicazione geografica, con l’impianto di nuovi vigneti, la nascita di nuove aziende, la professionalità degli operatori che hanno contribuito ad accrescer il livello qualitativo e la rinomanza della IGT “Salina”, come testimoniano i riconoscimenti ottenuti dai vini a IGT “Salina” prodotti dalle aziende della zona geografica di riferimento.
RICONOSCIMENTO I.G.T.

Il riconoscimento dell’Indicazione Geografica Tipica giunse con Decreto Ministeriale del 10 ottobre 1995. Successivamente, il disciplinare di produzione subì numerose modifiche, da ultimo aggiornato e approvato con Decreto Ministeriale il 30 Novembre 2011.

Nel disciplinare di produzione vengono specificati i vitigni, riservati ai vini ottenuti, e le ulteriori tipologie Frizzante e Novello.

L’indicazione dei vitigni deve essere riportata in etichetta in ordine decrescente rispetto all’effettivo apporto delle uve da questi ottenute.

Oltre alle caratteristiche specificate per i vini del corrispondente colore, devono presentare le caratteristiche organolettiche proprie del vitigno.

E’ vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi “extra”, “fine”, “scelto”, “selezionato”, “superiore” e similari.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini devono essere quelle tradizionali della zona.
TECNICHE DI PRODUZIONE:

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, non deve essere superiore i 16,00 t/ha, limite già comprensivo dell’aumento di cui al D.M. 2/8/96, per tutte le tipologie.

Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica “Salina”, seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

  • vini bianchi: 10,00% vol.;
  • vini rosati:10,00% vol.;
  • vini rossi: 10,00% vol.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detto valore puo’ essere ridotto dello 0,50% vol.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all’ 80% per tutti i tipi di vino.

Per le uve aromatiche destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica “Salina” è consentito un leggero appassimento sulla pianta o sui graticci.